IDONEITà ALLO SPORT
In Italia i praticanti attività sportiva agonistica sono diversi milioni (nel Lazio, ad esempio, sono oltre 500.000, ma ben maggiore è il numero di praticanti amatoriali. L'impegno a cui l'organismo è sottoposto durante la pratica dello sport è tale che necessità di un perfetto stato di buona salute ed efficienza fisica. Per verificare la propria efficienza fisica ed evitare rischi di patologie più o meno gravi, è opportuno sottoporsi, prima di intraprendere l'attività fisica, ad un controllo medico con il quale si possono evidenziare alterazioni favorenti l'insorgenza di patologie invalidanti.
LA VISITA DI IDONEITà
Secondo la norma riportata nella Legge: "Tutela Sanitaria delle Attività Sportive" (Regione Lazio 24/97) (si riporta la normativa della Regione Lazio, essendo la più "completa" nella sua elaborazione ed attuazione. Qui sono riportate le Leggi e i Decreti sulla Tutela Sanitaria delle Attività Sportive emessi in Italia).
"Tutti coloro che svolgono attività sportiva organizzata da Federazioni Sportive del CONI, Organi di Propaganda Sportiva, Circoli Sportivi ecc., devono essere sottoposti preventivamente a visita medica specialistica per il rilascio del Certificato di Idoneità all'Attività Sportiva."
1- Idoneità allo Sport Agonistico Per lo Sport Agonistico tale visita deve essere antecedente al tesseramento, essendo "condicio sine qua non" per ottenere il tesseramento stesso. La visita deve essere richiesta, su apposito modulo nominativo, dalla Società Sportiva di appartenenza o da qualunque struttura (ente di promozione, accademia di danza, piscina, palestra ecc.) richieda una certificazione di idoneità alla pratica sportiva.
Da tale modulo devono potersi rilevare gli estremi di riconoscimento della struttura richiedente (denominazione sociale, indirizzo, affiliazione della società alla federazione sportiva nazionale del CONI o ad enti di promozione sportiva del CONI stesso ecc. - vedi modulo richiesta).
Esso costituisce la condizione per l'ammissione all'accertamento sia negli ambulatori A.S.L. sia negli ambulatori e studi privati ove operano i medici specialisti in medicina dello sport iscritti all'elenco regionale (art. 16 L.R. n. 24/97). La presentazione di tale modulo è anche condizione per accedere alle "tariffe sociali" previste dalla legge.
2- Strutture Autorizzate La visita può essere eseguita solo, ed esclusivamente, dagli Specialisti in Medicina dello Sport*, siano essi dipendenti o comunque operanti presso ambulatori di medicina dello sport nelle Aziende UUSSLL o di altre strutture pubbliche, o iscritti nell'Albo Regionale degli Specialisti e operanti presso studi e ambulatori di medicina dello sport privati (in tale caso la visita deve essere effettuata esclusivamente negli studi o ambulatori di Medicina dello Sport autorizzati dalla Regione di appartenenza (vedi Modalità Domanda Autorizzazione) ed elencati nello stesso Albo Regionale. L'Art. 12, co. 2, L.R. n. 4/2003 prevede nel caso di svolgimento di attività sanitarie all'interno di strutture non autorizzate l'applicazione di una sanzione da € 6.000 a € 60.000 e l'immediata cessazione dell'esercizio e la chiusura della struttura).
3- Obblighi dello Specialista Lo Specialista deve riportare in calce alla certificazione il proprio Codice Identificativo Regionale, in mancanza del quale la certificazione non è valida per il tesseramento. Inoltre, in caso di richiesta di idoneità per la pratica di sport diversi, lo specialista in Medicina dello Sport deve rilasciare un singolo certificato di idoneità per ogni sport praticato dall'atleta (come indicato nella Circolare del Ministero della Sanità del 31/01/83 n. 7 D.M. 18 febbraio 1982 Norme per la tutela sanitaria della attività sportiva agonistica: "... Omissis ... Sono pervenuti a questo Ministero numerosi quesiti circa l'interpretazione e l'applicazione del Decreto Ministeriale in oggetto ... Omissis ... Nel caso di un atleta che pratichi più sport, fermo restando quanto disposto dal 4° e 5° comma dell'art. 3 per quanto concerne la tipologia della visita, devono essere rilasciati singoli certificati di idoneità per ogni sport praticato ..."). Gli accertamenti di base della visita sono: elettrocardiogramma a riposo, elettrocardiogramma dopo esecuzione di Step Test della durata di 3 minuti su gradino di altezza variabile (cm 30, 40, 50 rispettivamente per bambini, donne, uomini), spirografia, esame delle urine; a questi vanno aggiunti esami specifici per alcuni sport (ad esempio, per le attività subacquee: visita otorinolaringoiatrica).
Lo Specialista deve compilare e conservare per 5 anni una cartella clinica con tutte le notizie riguardanti l'atleta e gli accertamenti eseguiti e sottoporlo ad accurata visita clinica; in caso di necessità dovrà prescrivere ulteriori accertamenti, in attesa dei quali l'atleta sarà "SOSPESO" dall'attività sportiva. La Società Sportiva di appartenenza dell'atleta deve conservare la certificazione per 5 anni ed esibirla in caso di richiesta delle Autorità competenti.
Il medico specialista che esegue la visita deve inoltre inviare ogni 6 mesi l'elenco delle visite effettuate alla A.S.L. di appartenenza dello studio presso cui opera e solo le visite in elenco sono valide per il tesseramento sportivo. Qualora un atleta sia giudicato "NON IDONEO" all'attività sportiva, può presentare ricorso alla Commissione Medica Regionale entro 30 giorni dalla comunicazione scritta del giudizio negativo (sul certificato di NON IDONEITà deve essere inserita la comunicazione relativa alla possibilità di effettuare il ricorso: "Entro 30 giorni dalla ricezione del presente certificato, a norma degli artt. 6 del D.M. 18.2.1982 ..., l'atleta ha la facoltà di proporre ricorso alla Commissione Medica Regionale Ricorsi per Non Idoneità all'Attività Sportiva Agonistica, presso Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute Regione ...".
4- Idoneità allo Sport non Agonistico Questa visita può essere effettuata dallo Specialista in Medicina dello Sport e anche dal proprio Medico di Base o dal proprio Pediatra di Base. Se la visita è effettuata dallo Specialista in Medicina dello Sport deve seguire le stesse normative previste per l'agonistica; anche in questo caso la società sportiva o la scuola/istituto che richiede la visita devono rilasciare all'atleta modulo di richiesta da consegnare allo specialista.
5- Tariffe Minime Il cosiddetto "Decreto Bersani" del 2006 ha abolito le tariffe minime ordinistiche, quindi il medico non è più tenuto a rispettare alcun minimo. Per una "indicazione deontologica" sul costo delle varie prestazioni, l'Ordine dei Medici di Ferrara ha pubblicato un "Tariffario di riferimento". In alternativa si può sempre fare riferimento al tariffario minimo in vigore prima della recente normativa o a quanto stabilito dalle norme regionali. Ad esempio, nella Regione Lazio il costo minimo della visita specialistica di Medicina dello Sport stabilito dalle precedenti norme, è il seguente:
Il costo non comprende l'esame delle urine e gli eventuali accertamenti necessari per sport particolari o richiesti dallo Specialista per ulteriore approfondimento del quadro clinico dell'atleta.
AGGIORNAMENTI
Chiarimenti normativi - Regione Lazio (31 Luglio 2009)
DPR 9 Luglio 2010 n. 133: Nuovo regolamento concernente la disciplina del VOLO DA DIPORTO o SPORTIVO (GU n. 193 del 19-8-2010 - Suppl. Ordinario n. 197)
La FIGC - Federazione Italiana Gioco Calcio per la stagione agonistica 2010/2011 ha emanato il seguente comunicato relativo alla Categoria Giovanissimi: "TUTELA MEDICO-SPORTIVA - I tesserati sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine di far accertare la propria idoneità all'attività sportiva. L'accertamento dell'idoneità generica è richiesto per i calciatori di età compresa fra i 5 anni compiuti e i 12 anni non compiuti. Per i calciatori che durante la stagione sportiva compiono anagraficamente il 12° anno di età, come stabilito dal Consiglio Federale, c'è l'obbligo dell'accertamento dell'idoneità specifica all'attività sportiva agonistica. Le Società debbono rigorosamente attenersi alle disposizioni di legge ed alla vigente normativa federale (art. 43, punti 2 e 5, N.O.I.F.).
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ULTIMO AGGIORNAMENTO PAGINA 8 SETTEMBRE 2012 |
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