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REGIONE LAZIO - Tutela Sanitaria Attività Sportive: 12 anni dopo ...
(LEGGE REGIONALE APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1997
e pubblicata nel B.U.R. Lazio n. 20 del 9 Luglio 1997
Sergio Lupo

La legge italiana sulla Tutela Sanitaria delle Attività Sportive è ormai "adulta" (la prima stesura risale al 1978) e la sua applicazione ha sicuramente migliorato la prevenzione delle patologie negli sportivi, anche se tutta la popolazione dei praticanti le attività ludico-ricreative (sicuramente predominante numericamente rispetto a quella dei praticanti sport agonistici e non agonistici) non ha più l'obbligo di sottoporsi ai controlli medici: spesso ci si riempie la bocca con la parola "prevenzione" e poi, nelle situazioni in cui i rischi sono maggiori (l'adulto, scarsamente allenato, magari in sovrappeso e con patologie, o il bambino nella delicata fase dell'accrescimento sono sicuramente gli "sportivi" più a rischio ...), la prevenzione si dimentica o, come in questo caso, si cancella.

Fortunatamente gli sportivi amatoriali (gli sportivi della "domenica", i frequentatori delle palestre, delle piscine, dei campi da tennis, dei campi di calcetto ...) spesso si sottopongono ai controlli anche se non esiste per loro l'obbligatorietà della presentazione di una certificazione di idoneità.

Le varie leggi regionali hanno in seguito maggiormente "personalizzato" le modalità di applicazione, senza peraltro modificare sostanzialmente le norme originali.
Nel Lazio, vista la ancora incompleta applicazione delle norme relative alla legge regionale n. 20 del 4 giugno 1997 (Libretto Sanitario Sportivo non ancora stampato e quindi non consegnato agli atleti, non puntuale applicazione delle norme di Vigilanza e Controllo e delle Sanzioni previste dalla legge ...) si è generata una situazione in cui il fine ultimo della legge, la tutela della salute dello sportivo, non può essere totalmente rispettato.
La legge in questione, inoltre, a distanza di 12 anni dalla sua pubblicazione è diventata in alcuni suoi punti desueta e scarsamente al passo con i tempi. Per modificare gli articoli della Legge sulla Tutela Sanitaria delle Attività Sportive non più "attuali" e per il riesame della legge stessa, è stato istituito dalla Regione Lazio il "comitato tecnico-consultivo per la medicina dello sport", ma anche in questo caso, purtroppo, i componenti non hanno portato a termine il loro lavoro, "impantanandosi" spesso in problematiche futili e capaci solo di ritardare i lavori.
La situazione comunque non è tale solo nel Lazio, ma problematiche simili e talvolta più gravi si evidenziano anche in altre regioni italiane: basti pensare ai medici che operano in strutture non autorizzate (spogliatoi dei campi di gara, salette nelle piscine, retrobottega di negozi di materiale sportivo ...), ai medici non specialisti che effettuano "impunemente" certificazioni di idoneità agonistica e non agonistica, ai "CAMPER attrezzati" che partendo dalla Campania "battono il territorio" spingendosi fino alla Puglia.
A giugno 2009, a tal proposito, è stato pubblicato sul giornale "PANORAMA" un articolo sull'argomento che denuncia proprio queste problematiche (leggi l'articolo) presenti in tutta l'Italia, anche se con maggiore prevalenza nel Centro-Sud.
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AIUTATECI A MIGLIORARE LA MEDICINA DELLO SPORT Informate Sport & Medicina di abusi, comportamenti e situazioni apparentemente non conformi alle norme di legge e i responsabili (medici, società sportive ecc.) verranno controllati e, se necessario, sanzionati. INVIATE UNA MAIL con la descrizione dell'accaduto a: medicinasport@sportmedicina.com IL DECALOGO DELLA VISITA A NORMA DI LEGGE Se uno dei seguenti punti non viene osservato, molto probabilmente le norme di legge non vengono rispettate:
NON VOGLIAMO PIù LEGGERE NOTIZIE COME QUESTA:
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Per migliorare la situazione (come è già stato del resto fatto in alcune regioni) ed impedire le azioni fuorilegge si dovrebbe avere un controllo diretto sul numero di visite effettuato in rapporto al numero dei tesserati (certificati numerati progressivamente e consegnati agli specialisti, elenco delle visite effettuate informatizzato ...).
Per tornare alla Regione Lazio, sarebbe anche sufficiente il controllo "incrociato" tra numero dei tesserati delle Federazioni Sportive e numero di visite effettuate [ogni specialista dovrebbe inviare ogni 6 mesi l'elenco nominativo delle visite (dico "dovrebbe" perché questo invio semestrale, peraltro previsto nelle norme di legge, viene effettuato solo da alcuni specialisti ...)], ma ciò non sembra possibile: avere l'elenco dei tesserati delle federazioni e l'elenco delle visite effettuate dagli specialisti sembra la cosa più difficile del mondo (e pensare che basterebbe un semplice computer per effettuare il controllo in pochi secondi).
Questo mancato controllo su medici e società sportive è una delle prime cause di mancato rispetto delle norme di legge.
Ancora più grave è, di conseguenza, l'impossibilità per lo specialista di verificare la "storia medico-sportiva" dell'atleta: mancando il Libretto Sanitario Sportivo in cui dovrebbe essere annotato, ogni anno, il giudizio dello specialista (IDONEO, NON IDONEO, SOSPESO), spesso l'atleta NON IDONEO o SOSPESO si rivolge a più medici per cercare di ottenere l'ambita certificazione di idoneità allo sport agonistico, non curandosi dei rischi che corre per la propria salute.
In attesa che le "anomalie" e le "carenze applicative" della legge vengano risolte (la problematica relativa al Libretto Sanitario dovrebbe essere vicina alla sua soluzione, come si può leggere nel documento della Regione Lazio riportato di seguito), ho richiesto personalmente (faccio parte del Comitato Tecnico-Consultivo della regione e del Consiglio Direttivo dell'Associazione Medico Sportiva di Roma) all'Assessore alla Sanità della Regione Lazio dei chiarimenti su alcuni punti della legge, importanti quantomeno per diminuire i rischi per la salute degli atleti e migliorare l'applicazione della legge stessa.
Di seguito sono riportate la lettera da me inviata con le richieste di chiarimento e la risposta della Regione Lazio:
RICHIESTA CHIARIMENTO NORME DI LEGGE RELATIVO A:
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1- Sospensione Atleta 2- Giudizio di Non Idoneità 3- Esecuzione degli esami previsti dalla legge |
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Dottor Sergio Lupo Specialista in Medicina dello Sport
Egregio Assessore Sanità Regione Lazio – Sede
Oggetto: chiarimento norme Legge 4 GIUGNO 1997, pubblicata nel B.U.R. Lazio n. 20 del 9 Luglio 1997, relative a: 1- SOSPENSIONE ATLETA, 2- giudizio di NON IDONEITà, 3- esecuzione degli esami previsti dalla legge
In seguito alla visita per l'idoneità allo sport agonistico, lo specialista può richiedere ulteriori accertamenti e/o un controllo a distanza. Esiste a tal proposito una modulistica regionale per la comunicazione della "SOSPENSIONE” dell'atleta, che deve essere inviata alla ASL, alla Federazione di appartenenza ed alla Società Sportiva di appartenenza. Non essendo possibile da parte del medico visitatore annotare sul libretto sanitario dell'atleta (che nel Lazio non esiste) la SOSPENSIONE o la NON IDONEITà, e quindi non essendo possibile per altri specialisti in medicina dello sport essere informati della sospensione o della non idoneità se non dallo stesso atleta, è opportuno stabilire il corretto comportamento da seguire nei due casi e comunicarlo a medici dello sport e federazioni sportive, onde evitare rischi per la salute dell'atleta (qualora non comunicasse la sua situazione clinica ...) e rischi per il professionista dal punto di vista legale (doppia certificazione, errori diagnostici in caso di patologie intermittenti ecc.). Questi quindi i quesiti: 1- ATLETA SOSPESO: la sospensione ha un termine di validità (e se la risposta è affermativa: qual è il termine) oppure la sospensione deve essere "chiusa” (come sembra evincersi dalla presenza di una modulistica per apertura e chiusura del provvedimento) solo dal medico che l'ha attuata e con un giudizio finale (IDONEO/NON IDONEO) e resta quindi "valida” fino alla chiusura da parte dello specialista? 2- NON IDONEITà: dopo quanto tempo l'atleta può chiedere la revisione della NON IDONEITà? E può farlo presso qualunque specialista presente in elenco regionale o deve tornare da chi ha emesso il giudizio di non idoneità?
La mancanza di chiarezza può far sì che alcune federazioni accettino una nuova certificazione dopo sospensione o non idoneità e altre non l'accettino, rifiutando il tesseramento dell'atleta, ma soprattutto può rendere non operativo il fine ultimo della legge: la tutela della salute dell'atleta.
3- Esami previsti dalla legge: si verifica talvolta la sostituzione dell'Ecg Dopo Sforzo con calcolo dell'IRI (eseguito dopo Step Test, secondo le norme di legge) con il Test Ergometrico su cicloergometro (tra l'altro non sempre eseguito secondo i protocolli cardiologici: carico crescente, incremento del carico ogni 2 minuti, continuazione del test fino ad esaurimento muscolare ...). Ciò porta quindi ad una "difformità” dalle norme di legge per i medici che effettuano questa "sostituzione”: nella cartella dell'atleta manca un esame e manca il calcolo dell'IRI, espressamente richiesto dalle norme specifiche. Il quesito in merito è quindi il seguente: può lo specialista decidere di non eseguire l'ecg dopo step test con calcolo dell'IRI e in caso di risposta affermativa: il test ergometrico deve essere effettuato secondo i protocolli cardiologici o può essere eseguito con modalità decise dal medico stesso? In caso di controllo da parte della ASL, chi non ha in cartella il tracciato ecg dopo step test ed il calcolo dell'IRI può essere passibile di sanzione?
Fiducioso in un chiarimento, colgo l'occasione per porgere i mie più distinti saluti
Dottor Sergio Lupo
Roma 16 marzo 2009 |
LA RISPOSTA:
La circolare dell'Assessore alla Sanità n. 31 del 27/7/1999
"Modulistica da utilizzare per gli accertamenti sanitari di idoneità sportiva"
(a cui si fa riferimento nel documento precedente)
Allegato 4 - Modulistica di "Notifica di Sospensione"
Allegato 5 - Modulistica di "Notifica di Cessazione della Sospensione"
Dalla risposta ricevuta in merito ai quesiti posti, sembra evidenziarsi quanto segue:
1- Sospensione Atleta
La notifica di sospensione e l'eventuale notifica di cessazione della sospensione devono essere notificate dal medico visitatore utilizzando la modulistica prevista. In caso di mancata effettuazione/consegna degli ulteriori esami richiesti, l'atleta resta sospeso dall'attività sportiva.
2- Giudizio di Non Idoneità
La Commissione Medica Regionale è l'unico organo riconosciuto dalla normativa in materia per la revisione dei giudizi di non idoneità (art. 13 della L.R. 24/97) e "decide definitivamente". Per l'atleta quindi, l'unica facoltà per ottenere una revisione del giudizio di non idoneità è quella di un nuovo ricorso alla competente Commissione Medica Regionale.
3- Esecuzione degli esami previsti dalla legge
Le direttive impartite alle ASL (DGRL n. 929 del 28/6/2001, punto 2.1.1. "Vigilanza sulla qualità delle prestazioni" erogate dagli specialisti autorizzati) definiscono senza equivoci che "... in fase di controllo si deve verificare che gli accertamenti eseguiti corrispondano a quelli stabiliti per la rispettiva disciplina sportiva dai Decreti Ministeriali 18/2/82 e 4/3/93 ..." ed in particolare il D.M. 18/2/1982 definisce nelle note esplicative, al punto B) che "la valutazione clinica del grado di tolleranza allo sforzo fisico deve essere effettuata nel corso dell'esame E.C.G. mediante IRI, fermo restando che è facoltà del medico effettuare indagini di approfondimento sullo stato di salute dell'atleta ...".
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Una breve nota "polemica" ... Nella lettera di risposta della Regione Lazio si citano i seguenti obblighi previsti dalla legge: a) obbligo, all'atto della visita, della dichiarazione da parte dell'atleta di non avere malattie in atto o pregresse oltre alla eventuale sussistenza di un precedente giudizio di non idoneità eventualmente certificato b) obbligo per le ASL di istituire un archivio di Medicina dello sport, nel quale sono raccolte le certificazioni di non idoneità e le notifiche di sospensione, nonché le liste semestrali delle visite effettuate (art. 10 c.5 della L.R. n. 24/97) inviate dai medici specialisti in Medicina dello Sport. Nella realtà si evidenzia invece quanto segue:
Solo una rapida soluzione del problema relativo alla mancanza del Libretto Sanitario Sportivo, oltre ad una revisione di alcuni articoli della legge, potrà migliorare la funzionalità di una normativa, sulla carta all'avanguardia in Europa, ma ancora non totalmente efficace nel raggiungimento dello scopo che si prefigge: la tutela della salute degli sportivi. |

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VISITE MEDICO-SPORTIVE ANCHE IN SAGRESTIA di Marco Bonarrigo (da un articolo di Panorama - 4 giugno 2009)
Succede pure questo nel gran
business dei certificati per l'idoneità agonistica.
Ci sono gli specialisti che non hanno tempo per visitare e distribuiscono certificati in bianco ai medici di base o a infermieri compiacenti, dividendo con loro la parcella. La visita però non la esegue nessuno dei due.
E ci sono medici che la visita la
fanno pur non essendosi mai specializzati: basta un timbro con un
codice di fantasia.
Istituito nel 1982, standardizzato a
livello europeo, quello sportivo è il certificato medico-legale più
rilasciato in Italia. Il sanitario che visita, oltre alla laurea
deve aver conseguito la specializzazione in Medicina dello Sport e
una specifica autorizzazione regionale. Firma quindi per conto dello
Stato, garantendo che dietro la sua sigla ci sono un'anamnesi
accurata, la misurazione dei parametri antropometrici,
elettrocardiogramma a riposo, da sforzo e nel recupero, misurazione
della pressione arteriosa prima e dopo lo sforzo, spirografia, test
visivo, esame delle urine. Insomma, un vero check-up, obbligatorio
per chiunque svolga un'attività agonistica, anche se amatoriale (per
la semplice pratica di uno sport è spesso richiesto solo un
certificato di sana e robusta costituzione).
La FMSI assicura che i medici
incompetenti e in malafede sono pochi, ma il giornalista che per
Panorama si è fatto "visitare e certificare" da svariati
specialisti ha visto una realtà diversa: molto gravi le omissioni
riscontrate in strutture private, soprattutto nelle regioni del
Centro-Sud.
Pochissime regioni si sono attrezzate
per contrastare questi illeciti, in testa c'è la Lombardia. "Noi
abbiamo preso due provvedimenti risolutivi”
informa Laura
Zerbi, della direzione sanità della Regione Lombardia.
"Il
primo è stampare i moduli di certificato centralmente e numerarli
prima di consegnarli ai medici autorizzati. Il secondo è
informatizzare tutto il sistema: dal momento in cui esce dalla
tipografia a quando viene firmato, il certificato è sempre sotto
controllo. E così abbiamo anche risolto il problema delle persone
non idonee, la cui sospensione dall'agonismo fino al completamento
dei controlli è comunicata in rete subito, impedendo che vaghino da
un medico all'altro trovando alla fine quello che firma per
sfinimento. Li mettiamo in condizione di non rischiare."
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ULTIMO AGGIORNAMENTO PAGINA 01 SETTEMBRE 2009 |
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